Decriminalizzazione e depenalizzazione sono parole usate per
i cambiamenti del regime sanzionatorio di particolari condotte che non vengono
più considerate reato o per cui le sanzioni vengono rimodulate.
Per esempio il
solo uso di stupefacenti in Italia,
dal 1993, non è considerato più un crimine comportando solo sanzioni amministrative.
Un altro esempio: le incriminazioni per il cosiddetto falso in bilancio nel 2002 erano state “di fatto” cancellate dal
governo Berlusconi in gran parte dei casi, anche se formalmente in vigore,
grazie a una serie di modifiche che lo “depotenziavano”:
per essere condannati bisognava che l’azienda avesse subito un danno di una
specifica entità economica (quindi si stabilivano delle soglie di punibilità
entro cui era “lecito” truccare i bilanci), che fossero proprio i soci o i
creditori a sporgere denuncia (quindi c’era bisogno della querela della parte
offesa e non c’era la procedibilità d’ufficio) e che il processo seguente
terminasse in tempi più brevi (dato che le pene erano state ridotte insieme ai
tempi di prescrizione).
I termini decriminalizzazione e depenalizzazione vengono usati in maniera disorganica e, nel
linguaggio comune, anche come sinonimi, ma ci sono almeno due interpretazioni diametralmente
opposte sul loro significato giuridico[1]. Partiamo da queste…