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18.5.22

Decriminalizzazione e depenalizzazione: definizione, differenza e uso linguistico-giuridico

Decriminalizzazione e depenalizzazione sono parole usate per i cambiamenti del regime sanzionatorio di particolari condotte che non vengono più considerate reato o per cui le sanzioni vengono rimodulate. 

Per esempio il solo uso di stupefacenti in Italia, dal 1993, non è considerato più un crimine comportando solo sanzioni amministrative. Un altro esempio: le incriminazioni per il cosiddetto falso in bilancio nel 2002 erano state “di fatto” cancellate dal governo Berlusconi in gran parte dei casi, anche se formalmente in vigore, grazie a una serie di modifiche che lo “depotenziavano”: per essere condannati bisognava che l’azienda avesse subito un danno di una specifica entità economica (quindi si stabilivano delle soglie di punibilità entro cui era “lecito” truccare i bilanci), che fossero proprio i soci o i creditori a sporgere denuncia (quindi c’era bisogno della querela della parte offesa e non c’era la procedibilità d’ufficio) e che il processo seguente terminasse in tempi più brevi (dato che le pene erano state ridotte insieme ai tempi di prescrizione).
I termini decriminalizzazione e depenalizzazione vengono usati in maniera disorganica e, nel linguaggio comune, anche come sinonimi, ma ci sono almeno due interpretazioni diametralmente opposte sul loro significato giuridico[1]. Partiamo da queste…