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4.6.24

MINACCE ALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE DA ISRAELE E USA

LA MINACCIA COME MEZZO DI RISOLUZIONE E IMPOSIZIONE NELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI

L'uso della forza militare e la minaccia di usarla sono i principali strumenti violenti per risolvere controversie internazionali e sono vietati dal diritto internazionale, oltre che "ripudiati" dalla nostra Costituzione.


Oltre alle "minacce militari" vanno considerate anche quelle dirette a singole persone. In questo post parliamo di quelle rivolte a Fatou Bensouda, Procuratrice capo della Corte Penale Internazionale fino al 2021, e al suo successore, Karim Ahmad Khan, che ha richiesto dei mandati di arresto per i leader di Israele e di Hamas.


Nella conclusione di questo post parliamo delle distorsioni e delle possibilità di "conflitto" generate e offerte dal diritto internazionale. Iniziamo, però, ripercorrendo sinteticamente le vicende giudiziarie al centro delle indagini delle due corti con sede all'Aja.



Sullo sfondo il disegno di un manifesto con sopra scritto "Wanted" e sotto "for war crimes and crimes against humanity". Al centro la foto di Netanyahu.



LE ACCUSE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE E LE MISURE PRECAUZIONALI DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

Il 20 Maggio 2024 Karim Khan, Procuratore capo della Corte Penale Internazionale ha presentato alla Pre-Trial Chamber (la Camera di giudizio preliminare) una richiesta di mandati di arresto per Benjamin Netanyahu (premier israeliano), Yoav Gallant (ministro della difesa israeliano), Yahya Sinwar (vertice di Hamas a Gaza), Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri detto "Deif" (comandante delle brigate Al-Qassam) e Ismail Haniyeh (capo politico di Hamas) per 14 tipologie di crimini di guerra e contro l'umanità che si ritengono siano stati commessi <<almeno a partire dal 7 Ottobre>> e basati su diversi tipi di prove: immagini satellitari, interviste dei sopravvissuti, filmati di telecamere di sicurezza, cartelle cliniche, consulenze di esperti, affermazioni pubbliche degli indagati ecc..

I leader israeliani sono accusati di: usare la fame come arma di guerra; aver provocato intenzionalmente sofferenze, lesioni o trattamenti crudeliomicidio o uccisioniattacchi intenzionali contro la popolazione civilesterminio e/o omicidi, inclusi quelli attuati affamando la popolazione; di persecuzione (privazione dei diritti fondamentali di un gruppo) e altri atti disumani (diretti a provocare sofferenze e danni psico-fisici).

Nella richiesta di arresto si specifica che <<Israele, come tutti gli stati, ha il diritto di difendere la sua popolazione. Quel diritto, tuttavia, non assolve Israele o qualunque altro stato agli obblighi derivanti dal diritto umanitario internazionale>>, ossia le leggi di guerra. <<Oggi ribadiamo ancora che il diritto internazionale e le leggi dei conflitti armati si applicano a chiunque. Nessun soldato, nessun comandante, nessun leader civile -nessuno- può agire impunemente. Niente può giustificare la privazione intenzionale a esseri umani, inclusi così tanti bambini e donne, delle necessità basilari richieste per la loro esistenza. Niente può giustificare la presa di ostaggi o prendere di mira i civili>>.

16.1.24

IL LINGUAGGIO GENOCIDA DI ISRAELE

LA CAUSA LEGALE INTENTATA DAL SUDAFRICA

 

Secondo il Sudafrica Israele sta commettendo un genocidio, e per questo lo ha denunciato alla Corte Internazionale di Giustizia: uccisioni di massa, distruzioni calcolate e indiscriminate che hanno reso Gaza invivibile e colpito ogni tipo di infrastruttura a cominciare dagli ospedali, danni psico-fisici ampliati dall’assedio cui era già sottoposta la popolazione (non facendo entrare risorse basilari come acqua e cibo) e attualmente incrementato, sfollamento di persone (anche verso aree definite “sicure” che poi vengono bombardate) e perfino gli ostacoli per impedire le nascite di infanti, con donne incinta che se sopravvivono hanno difficoltà enormi a partorire e con la mancanza di corrente elettrica che fa spegnere le incubatrici, senza la possibilità di poter fornire aiuti alle quasi 200 donne che ogni giorno hanno difficoltà relative alla gravità (dati dell’OMS).


Nel disegno un elicottero sgancia un missile verso un bimbo palestinese, rivolto di spalle, con una kefiah e un orsacchiotto. Sull'elicottero c'è scritto Israel, e l'ombra proiettata dal bambino diventa la scritta "Gaza". Ai lati le mura che circondano Gaza
Disegno di Carlos Latuff rilasciato con licenza creative commons


Sono dunque 4 su 5 i tipi azioni commesse dalla forza occupante che, secondo il Sudafrica, ricadono nel II articolo della Convenzione per la prevenzione e repressione del delitto di genocidio, e basta che anche solo una di queste azioni sia commessa per configurare “il crimine dei crimini”, che consiste nell’intenzione di distruggere un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso anche solo in parte.

 

Ma, secondo il team di legali del Sudafrica, Israele sta fallendo anche nel punire chi lo incita, quando non sono le stesse alte cariche dello stato a farlo direttamente. In questo post ci concentriamo dunque sul linguaggio genocidiario usato nei confini dello stato teocratico israeliano, linguaggio che costituirebbe la prova delle intenzioni genocide che, per l’appunto, precedono le azioni.


Lo facciamo a partire dal dossier presentato dal Sudafrica, dalle argomentazioni esposte nella prima udienza la scorsa settimana (in particolare quelle del legale Tembeka Ngcukaitobi che si è occupato di illustrare le evidenze che dimostrano le intenzioni e le relative dichiarazioni di governanti, militari e società civile) e analizzando anche altre fonti stampa.

 

Precisiamo che a questo stadio del procedimento non è ancora necessario provare “nel merito” che il crimine di genocidio si sia consumato (eventuali responsabilità individuali dovrebbero essere accertate da un Tribunale ad hoc e dalla Corte Penale Internazionale), ma basta dimostrare che le accuse siano plausibili per fare applicare le misure cautelari e imporre la fine dell’invasione (o perlomeno un suo forte ridimensionamento), un provvedimento che la parte dell’umanità non indifferente allo sterminio chiede a gran voce. Inoltre va specificato anche che, nel momento in cui le misure venissero applicate e Israele non le rispettasse, verrebbe coinvolto il Consiglio di sicurezza ONU. 

Le misure per fermare il massacro, inviare più aiuti umanitari e prevenire il compimento del genocidio verrebbero “allargate” ai paesi alleati di Israele (Italia inclusa). La difesa israeliana ha invece ribaltato le accuse, dicendo che Hamas si è macchiata di un genocidio e che gli stati che hanno avallato la sua condotta sono altrettanto responsabili. Di sicuro un genocidio non ne giustifica un altro, così come la Shoah non giustifica la Nakba del ‘48 (letteralmente “La Catastrofe”, e cioè lo sfollamento forzato e la pulizia etnica dei palestinesi) e quella del 2023!

 

 

foto di Netanyahu con una sua dichiarazione:<<non ci fermeremo fino a quando la nostra missione non sarà completa, fino a quando la luce sovrasterà l’oscurità, fino a quando il bene sconfiggerà il diavolo assoluto che minaccia noi e l’intero pianeta>>
Foto originale rilasciata con licenza creative commons. Clicca o "schiaccia" le immagini per vederle in maniera nitida

 

IL CRIMINE DEI CRIMINI E LA “PISTOLA FUMANTE”

Il genocidio è “il crimine dei crimini”, l’atto illegale più atroce dal punto di vista umano e dalla prospettiva del diritto penale e internazionale, ed è anche un “processo”, qualcosa che si sviluppa malignamente nel tempo, utilizzando la macchina della propaganda per disumanizzare il gruppo che si vuole colpire e, così facendo, rimuovendo l’empatia nei confronti di propri simili...