DALLE
VENDETTE DI STATO AI CRIMINI PUNIBILI E NON PUNIBILI (parte 1)
La scorsa settimana abbiamo parlato del caso di Alfredo Cospito, anarchico
insurrezionalista ristretto al 41 Bis e che rischia l’ergastolo oltre alla sua
vita: ha intrapreso uno sciopero della fame da circa tre mesi e ha perso
circa 40 chili, dunque non ha più la cosiddetta “massa grassa”. Ha anche rifiutato l’eventuale ricorso
all’alimentazione forzata.
In un primo articolo abbiamo parlato in dettaglio delle vicende giudiziarie che lo riguardano, delle ragioni per cui è ristretto al 41 bis e rischia l'ergastolo ostativo, oltre ad altri fatti relativi alla sigla anarco-insurrezionalista FAI-FRI (ragioni "tecniche" che comunque riportiamo in maniera più sintetica nelle prossime righe).
In un secondo post raccoglievamo gli appelli scritti e firmati da decine di avvocati, giuristi,
politici e diversi attori della società civile.
Nelle righe che seguono Anarco-Pacifista,
autore del citato articolo di cronaca giudiziaria, spiega le ragioni per cui “sta con Cospito”
(dal punto di vista umano) riportando diverse considerazioni su 41 Bis ed ergastolo non riducibile (detto anche “ostativo”): c’è un principio della linea editoriale
di FanRivista che consiste nell’esprimere le proprie
opinioni e di separarle dai fatti,
“schierandosi”. In questo modo chi legge può valutare con maggiore oggettività
le intenzioni di chi scrive, giudicando con più obiettività l’operato di chi ha
creato il contenuto ed esaminando una serie di questioni come la stessa
selezione di alcune notizie e argomenti a scapito di altri.
Nella seconda parte di questo scritto, di imminente pubblicazione, Anarco-Pacifista spiega perché “non sta con Cospito” (dal punto di vista politico, dato che si definisce un libertario con posizioni opposte a quelle dell’anarco-insurrezionalismo in merito all'uso e all'abuso della violenza).
LA VICENDA
PROCESSUALE DI COSPITO IN ESTREMA SINTESI
Alfredo Cospito è stato condannato per “strage politica” (il reato più grave dell’ordinamento italiano,
imputazione che non è stata mossa in altre sanguinose vicende della storia
repubblicana, come le stragi di via d’Amelio e di Capaci inquadrate nella
cornice legale della “strage comune”)
per aver posizionato, insieme alla sua compagna Anna Beniamino, due ordigni davanti alla caserma allievi
carabinieri di Fossano nel 2006.
Secondo l’accusa il primo ordigno
serviva ad “attirare l’attenzione” delle autorità, la seconda esplosione invece
avrebbe fatto i danni “veri e propri” colpendo le persone che sarebbero dovute
giungere sul posto.
A differenza di quanto avverrebbe per la strage “comune” (art.
422 C.P.) per il fatto che la vita delle persone
è stata messa in pericolo, e anche se non ci sono stati né morti né feriti, data la finalità eversiva rischia l’ergastolo che diverrebbe “ostativo” se Cospito non collaborasse con
le autorità (collaborazione per diverse ragioni, esposte nell’altro post, che
sembra teoricamente e materialmente impossibile).
La Corte Costituzionale dovrà
decidere se nel suo caso la pena potrà essere rideterminata concedendogli
l’attenuante delle lieve entità del fatto.
La difesa aveva ammesso che la vita di un
indeterminato numero di persone è stata messa certamente in pericolo, ma non la
sicurezza dello Stato. Cospito non ha rivendicato la paternità
dell’attentato, ma ha comunque affermato che si trattava solo di esplosioni
“dimostrative”. Ha invece rivendicato <<per una questione di orgoglio anarchico>> la gambizzazione di
Roberto Adinolfi, AD di Ansaldo Nucleare,
per cui sta scontando una pena di 10 anni e 8 mesi.
Quest’ultimo attentato, così come altre decine di atti
analoghi avvenuti a partire dagli inizi degli anni 2000, sono stati rivendicati
dalla sigla insurrezionalista “FAI”,
acronimo di Federazione Anarchica
Informale.
Cospito è stato ritenuto da alcuni come “ideatore” e “leader” di
questa corrente dell’anarchismo
insurrezionale, tendenzialmente spontaneista
e individualista-nichilista (e quindi, per definizione, teoreticamente senza leader).