IL REFERENDUM SPIEGATO SEMPLICE E DA UNA PROSPETTIVA LIBERTARIA
- LA SPIEGAZIONE DEL CONTESTO GIURIDICO-POLITICO E DELLA “RIFORMA NORDIO”, ARTICOLO PER ARTICOLO
- LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI E L’UNIONE CON QUELLE DEGLI AVVOCATI
- I PERICOLI DA SCONGIURARE AL DI LÀ DI CHI VINCE
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| L'immagine richiama uno dei concetti che si spiegano nell'articolo e mostra due antiche declinazioni dei modelli "accusatorio" e "inquisitorio". |
C’è stata molta confusione nel discutere nel merito di questo referendum, da ambo le parti, ed è impossibile scollegarlo dal contesto politico. Questo articolo prova a fare chiarezza, nella maniera più semplice possibile, su una materia così complessa, entrando negli aspetti tecnici del referendum e del funzionamento del nostro sistema giudiziario.
Lo si farà adottando una prospettiva libertaria. Tutte le strutture sociali dominanti, inclusa la “politica partitica”, sono intrinsecamente viziate da dinamiche gerarchiche e di dominio, meccanismi che vanno al di là delle buone intenzioni o della buona fede dei singoli magistrati o politici, proprio perché sono strutturali. Quindi, chi si definisce libertariə e/o anarchicə potrebbe pensare: “ma a me cosa interessa?!”. Tra queste pagine digitali si è già argomentato che personaggi come Camillo Berneri, anarchico italiano ucciso nella guerra civile spagnola (non dai fascisti di Franco, ma dagli stalinisti), pensavano che la partecipazione alle urne poteva essere uno strumento da valutare. Certamente non è né l’unico né il principale strumento per cambiare profondamente la società: se vogliamo un mondo più equo, se vogliamo quantomeno avvicinarci a una democrazia “pura”, vera e sostanziale, allora bisogna agire su tutte le dinamiche di dominio, sugli squilibri di potere che ci caratterizzano come singoli individui e come gruppi sociali, dai più piccoli ai più vasti.
Per questo, anche quei pochi voti di chi si definisce libertariə e/o anarchicə, sono fondamentali se non vogliamo diventare una “democrazia illiberale”, come dice Orban, premier ungherese e modello per i neofascisti che ci governano. Il diritto, troppo spesso, viene usato per reprimere le istanze democratiche e favorire le ingiustizie. Se passa il referendum, è opinione di chi scrive che il rischio di questi usi distorti aumenterà esponenzialmente, e potrebbero essere inseriti nella nostra Costituzione degli squilibri enormi a vantaggio di qualunque governo, non solo quello dei neofascisti, ma anche quelli della finta sinistra. E questo ultimo aspetto, come vedremo, è stato ammesso perfino dal ministro della Giustizia Nordio, seppure in una maniera goffa e quasi velata.
Nei primi paragrafi dell’articolo ci sono delle premesse: senza avere chiari alcuni concetti preliminari, sarebbe praticamente impossibile capire in cosa consiste la riforma su cui dovremo andare a votare. Eppure, in questi mesi, l’informazione mainstream pro-governo ci ha bombardato di notizie sul caso di Garlasco e della famiglia del bosco. Dall’altro lato, quello dei comitati del No, purtroppo, sembra che sia mancata una piena discussione nel merito dei fatti, che presuppone maggiori sforzi intellettuali. Nel mezzo ci sono i cosiddetti “indecisi” o pensatori più critici. Sostanzialmente gli indecisi sono divisi in due macro-gruppi: chi, giustamente, non ha capito molto perché non gli è stato spiegato, e non sa cosa fare, e forse non si recherà nemmeno alle urne. E chi pensa che i principi della riforma siano validi (ed è legittimo pensarlo), ma non si fida di come le leggi ordinarie, che dovrebbero “completare” la riforma se vincesse il sì, attueranno questi principi. Questo ultimo orientamento è giustificato dal fatto che il referendum si inserisce in un preciso contesto politico: ci sono i vari “decreti sicurezza”, “decreti rave” e quant’altro, presentati e approvati come leggi “urgenti” che di fatto restringono la libertà di riunirsi e manifestare pacificamente. C’è la cosiddetta “riforma del premierato” che darebbe più poteri all’ “uomo forte” o alla “donna forte” a capo del governo. E poi c’è la riforma elettorale, che darebbe ancora più potere alla maggioranza eletta. Ma se a recarsi alle urne sono sempre meno, ci ritroveremmo in una situazione simile e peggiore rispetto a quella di oggi: a votare ci va più o meno la metà della popolazione. Quindi, la maggioranza degli italiani viene governata, all’incirca, da quella metà della metà che è andata a votare e che ha scelto l’attuale parlamento e governo. Forse, invece di alimentare la “malattia” di questa democrazia, bisognerebbe capire perché quasi la metà degli italiani rinuncia al voto (oppure va a votare facendo intenzionalmente scheda nulla), e agire di conseguenza.
SEPARAZIONE DEI POTERI
L’Italia può essere definita, almeno teoricamente, una democrazia liberale. In pratica, in uno “stato di diritto”, tutti dovrebbero godere degli stessi diritti fondamentali e avere lo stesso “peso” nella società. E bisognerebbe adoperarsi affinché questi diritti non siano solo scritti su pezzi di carta, ma diventino sostanziali.
Alla base delle democrazie liberali c’è un principio fondamentale: la separazione dei poteri.
I poteri individuati negli “schemi” delle moderne democrazie sono tre. Il potere legislativo, ovvero di chi fa le leggi, che nel nostro caso dovrebbe essere il parlamento. Di fatto, però, il parlamento è stato progressivamente svuotato di questo potere a colpi di “leggi straordinarie”, fatte direttamente dal governo, ovvero il potere esecutivo. A questo potere spetterebbe il compito di mettere in atto quelle leggi e di farle rispettare, anche con l’uso della forza, e dovrebbe fare delle leggi solo per questioni urgenti e straordinarie. Il potere giudiziario, rappresentato dai magistrati, ha il compito di dare dei giudizi sul fatto che le leggi siano state rispettate o meno. Deve controllare che le “regole del gioco” vengano seguite non solo da tutti i “comuni” cittadini, ma anche da chi le fa e chi le applica, dunque da chi legifera e governa. Viene da sé che ci deve essere un equilibrio tra questi tre poteri perché, se uno fosse troppo forte rispetto agli altri, finirebbe con il fare i suoi comodi, invece che quelli del bene collettivo. Peggio ancora se solo una persona, o un ristretto gruppo di persone, gestisce tutti e tre i poteri contemporaneamente. Per garantire questo equilibrio tra i poteri esistono una serie di organi e meccanismi, detti “pesi e contrappesi”, previsti dalla nostra Costituzione, dove si afferma (e si continuerà ad affermare, almeno formalmente) che la magistratura deve essere indipendente e autonoma. Se non è indipendente, non può controllare gli altri poteri, ma viene controllata da essi.
Si potrebbe parlare anche di “quarto” e “quinto” potere in riferimento all’influenza che i media hanno sulla formazione della nostra visione del mondo. E si potrebbe anche parlare delle varie classificazioni e “fusioni” tra i tre poteri nei vari schemi, con il Capo dello Stato che rappresenterebbe un altro “quarto potere” neutro. Ma questo è un articolo sul referendum “fanzina style” in un’Italia bisognosa di educazione civica ed etica, non un trattato di scienze politiche.
Alcuni dei sostenitori del "sì" pensano che attualmente il potere della magistratura sia troppo squilibrato, “forte” o male organizzato, cosa che si può dire anche degli altri poteri. E, per certi aspetti, probabilmente hanno anche ragione. Il problema è che, come pensa chi scrive questo articolo, il rischio che il potere del governo diventi molto più forte, non solo è concreto, ma è stato anche palesato sfacciatamente da chi l’ha proposta questa riforma. In un’intervista al Corriere della Sera di Novembre, il ministro ed ex magistrato Carlo Nordio iniziava dichiarando che l’indipendenza della magistratura non sarebbe stata toccata. Poi, in riferimento alla caduta del governo Prodi, dice: <<mi stupisce che una persona intelligente come Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro, nel momento in cui andassero al governo>>, e poi corregge il tiro dicendo che la politica deve rioccupare uno spazio che la magistratura si sarebbe preso e che non le compete. Il problema è che il luogo supremo della nostra democrazia dovrebbe essere il parlamento, dove le discussioni tra minoranza e maggioranza dovrebbero mediare tra diverse istanze. Ma il disegno non è quello di far vivere le complessità della democrazia, ma di continuare una dittatura della maggioranza di governo (eletta da una minoranza di italiani). Anche la premier Meloni sembra non capire in cosa consiste la democrazia: a inizio anno, mentre parlava della sicurezza, ha detto che <<governo, forze di polizia e magistratura devono lavorare nella stessa direzione>>. Ma se, per esempio, la “direzione” è far guadagnare soldi ai costruttori in Albania per creare delle prigioni illegali e scaricare la rabbia popolare sui migranti, perché un magistrato dovrebbe mai “lavorare nella stessa direzione”?! Ancora più esplicita è stata Giusi Bartolozzi, stretta collaboratrice di Nordio al ministero, anche lei ex-magistrata. In tv, a inizio Marzo, ha detto: <<votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che sono dei plotoni di esecuzione>>. Ecco, “togliere di mezzo la magistratura”, è un concetto diverso rispetto a “farla funzionare in maniera più equa”. E questo dovrebbe preoccupare anche chi si definisce libertariə. Perché, se non si crede nella logica del “tanto peggio tanto meglio”, e cioè in un collasso socio-politico completo su cui ricostruire una società completamente diversa, allora il nostro grado di libertà peggiorerebbe, e vedremmo semplicemente ristretti gli spazi per mobilitarci e manifestare il nostro pensiero. Se invece ci si colloca nelle cosiddette correnti “anti-organizzatrici” dell’anarchismo, la democrazia liberale, ovviamente, non è nemmeno concepibile come uno spazio politico “intermedio” che offre degli strumenti per realizzare una democrazia pura, seppure limitati e limitanti.
SEPARAZIONE DELLE CARRIERE E DELLE FUNZIONI
La riforma della giustizia ideata dall’attuale governo, su cui chi si recherà effettivamente alle urne darà una decisione finale, è stata presentata principalmente come riforma della separazione delle carriere, di cui si parla da decenni e in diversi contesti. Ricordiamo che questa decisione nelle urne andrà a cambiare la “legge” gerarchicamente più importante della Repubblica, quella da cui dipendono le altre, la Costituzione (che teoricamente può essere in linea con il pensiero anarchico, a differenza di quanto si possa pensare). E va ricordato anche che non c’è quorum: se vanno a votare solo mille persone, quelle mille decidono per gli altri 60 milioni circa.
Per essere più precisi, quando si menziona la separazione delle carriere bisognerebbe parlare anche di separazione delle funzioni. Va premesso che quando si parla di “magistrati” ci si riferisce sia ai giudici che ai pubblici ministeri. I pubblici ministeri (abbreviati in PM) sono quelli che coordinano e guidano le indagini avvalendosi dello strumento della polizia giudiziaria, e nel linguaggio comune vengono chiamati con il sinonimo -improprio- procuratori. I PM vengono erroneamente concepiti da alcuni come “gli avvocati dell’accusa”, e questo è un problema, perché un PM dovrebbe valutare gli elementi di un’indagine nella maniera più oggettiva possibile. Dunque, dovrebbero anche cercare le prove a favore di un accusato o imputato. E se non lo fanno, questo è un problema, che però non verrà risolto dalla riforma Nordio, come non verranno ridotti i tempi dei processi. I giudici, invece, dovrebbero valutare nella maniera più oggettiva possibile le prove presentate dagli avvocati e dai PM per accertare se qualcuno ha commesso un fatto, oppure stabilire se un processo deve proprio iniziare o meno.
La funzione dei PM è detta “inquirente”, quando fanno le indagini, e “requirente”, quando partecipano alle udienze e chiedono assoluzioni o condanne, mentre quella dei giudici viene chiamata “giudicante”. Per dirla in soldoni, quando i sostenitori del “sì” parlano di separazione delle carriere, generalmente intendono che magistrati inquirenti e giudicanti non dovrebbero fare gli stessi studi (dopo la laurea) e lo stesso concorso per entrare in magistratura. Men che meno dovrebbero influenzare le carriere di altri magistrati (con promozioni, sanzioni, trasferimenti o assegnazioni). Invece, di solito, quando i sostenitori del “no” si riferiscono al separare le carriere, intendono anche quella che tecnicamente si può definire come la separazione delle funzioni: se fai il giudice non puoi fare il pm, e viceversa. Di fatto, la separazione delle funzioni in Italia esiste già: dal 2022 si può cambiare funzione solo una volta nella carriera e solo cambiando sede, quindi spostandosi fisicamente da un’altra parte. Questi “passaggi” di funzione sono una rarità e riguardano solo lo 0,4% dei magistrati, all’incirca. Su questo punto c’è stata una confusione enorme da ambo le parti.
Alcuni sostenitori del “sì”, quelli seri, principalmente avvocati, non quelli che vorrebbero semplicemente “togliersi di mezzo” la magistratura per fare i loro interessi (i massoni deviati, i politici corrotti, i capi della criminalità organizzata, gli imprenditori disonesti, ecc.), presentano un’argomentazione: i giudici e i PM fanno gli stessi studi, lo stesso concorso, decidono a vicenda delle loro carriere (promozioni, sanzioni, ecc., seduti insieme in un organo che si chiama CSM, di cui parliamo meglio fra poche righe), e dunque c’è una sorta di “commistione” o “cameratismo” tra di loro che va a danno degli accusati. Alcuni sostenitori del “no”, dal canto loro, dicono che in realtà gli studi che i magistrati fanno insieme sono utili. Servono sia al PM che al giudice ad avere una comune cultura giuridica, che li aiuta a comprendere cosa è, tecnicamente, una “prova” e come comportarsi correttamente nelle varie fasi del processo. Entrambe le posizioni possono essere considerate valide, anche se forse i sostenitori del “no” avrebbero dovuto prestare maggiore attenzione a quelle argomentazioni per il “sì” che non si presterebbero a minare l’indipendenza del potere giudiziario, ma a migliorarlo. Quelli “pro-sì” (sempre gli onesti e non i corrotti nell’animo e nel portafogli), inclusi quelli che vedono nel governo Meloni un pericolo autoritario, pensano che questa sia l’unica occasione per portarsi a casa la “separazione”, e che altre svolte in senso anti-democratico saranno fermate dai vari “pesi e contrappesi”: è una considerazione sinceramente ingenua, a detta di chi scrive. Sia molti sostenitori del “sì” che del “no”, inoltre, non sembra che si siano concentrati molto su come regolare la “forza” di indagine del PM: se diventa troppo debole i governanti corrotti e i “colletti bianchi” mafiosi lavoreranno indisturbati, mentre i “ladri di mele” verranno massacrati in tribunale. Se diventa “troppo forte”, il PM potrebbe essere un passacarte-collaboratore della polizia, strutturalmente parte del potere esecutivo e tesa ad “accusare”, non a cercare prove a discolpa di qualcuno. O, in un’ipotesi remota e completamente sganciata dal contesto politico del 2026, potrebbero anche cominciare a decidere di “bastonare” il potere politico, nel bene e nel male, trasformandosi in un “nuovo potere”.
Ma, prima di ritornare su questo punto, e prima di affrontare il nodo del CSM, quello principale, procediamo con alcune considerazioni su questa presunta o reale “commistione” tra i ruoli di pm e giudici.
Se il problema è lo spirito di “corporazione” o “cameratismo” tra la professione dei magistrati inquirenti e quelli requirenti, allora sarebbe parimenti un problema la “commistione” tra giudici per le indagini preliminari, giudici per le udienze preliminari, oltre che tra giudici di primo e secondo grado, che stanno nello stesso palazzo di giustizia anche loro! Per non parlare di una potenziale “commistione” con i giudici onorari, come i giudici di pace, che possono essere anche avvocati.
La prospettiva libertaria ci permette di osservare questo problema da un’altra angolatura, quello delle dinamiche di potere e di un sistema giudiziario “standardizzato”, come le merci, riflesso del sistema socio-economico capitalista, incapace di affrontare i mali profondi dell’umanità, votato alle “statistiche”, ai numeri di arresti e condanne. Le commistioni, i favoritismi, la corruzione, e le influenze anche se solo inconsce, non solo esistono da sempre, ma diventano strutturali ovunque, nella magistratura e altrove. E non c’è riforma da sola che possa debellare questi fenomeni: una seria riforma, con intenti chiari, potrebbe contribuire a un cambiamento radicale della società solo se cominciamo a cambiare radicalmente le nostre vite. Dobbiamo farlo essendo più coerenti come singoli, e sperimentando nuove forme di autogestione e governo “dal basso verso l’alto”, vale a dire in ogni gruppo di cui facciamo parte, a cominciare da quelli più piccoli, quelli su cui abbiamo più potere di incidere, dove possiamo offrire e ricevere più contributi.
Ora, ritornando nel merito della questione specifica del nostro sistema giudiziario, e sforzandoci di non indicare solo ciò che non funziona ma di immaginare soluzioni, si potrebbe pensare a un sistema di studi giuridici, dopo la laurea, che coinvolga anche gli avvocati in una formazione comune con giudici e procuratori, come avviene in Germania: in questo modo quel presunto o reale spirito di “cameratismo”, e quella cultura sulle “prove” da discutere in aula, sarebbero più equamente distribuiti. Senza considerare il fatto che, già oggi, è possibile che avvocati, giudici e PM abbiano studiato insieme all’università e che, tra le tre parti, possano verificarsi casi di corruzione o di influenze “legali” ma indebite, magari dovute a impressioni o preferenze personali, anche inconsce. Magari un giudice viene corrotto da un imputato e favorisce la difesa, a discapito del PM... Per risolvere questi problemi le riforme servono a poco: ci vuole un lavoro di lungo termine, ed è un lavoro sociale, prima ancora che legislativo.
Infine, con la riforma Nordio resteranno possibili i cambi di funzione o “carriera”: se passasse il sì, non solo i giudici potranno continuare a fare i PM e viceversa, ma i PM con almeno 15 anni di servizio potranno andare a fare i giudici nella Corte di Cassazione, la corte suprema italiana. Ma, ancora più strano, ci saranno dei PM che potranno continuare a giudicare il comportamento “lavorativo” dei giudici in un organo che si dovrebbe chiamare “Alta Corte Disciplinare”. Prima di arrivare a questo punto, bisogna chiarire un concetto fondamentale sul funzionamento dei sistemi giudiziari.
SISTEMA ACCUSATORIO E INQUISITORIO
Prima di andare a vedere cosa c’è scritto effettivamente nella riforma Nordio, bisogna acquisire familiarità con le definizioni di modello inquisitorio e accusatorio. Va detto subito che, nella realtà dei fatti, questi due modelli “astratti” sono in qualche maniera mescolati. Vanno intesi più come degli “schemi” di modello del processo.
Per dirla in termini spiccioli, anche se le radici storiche di entrambi i sistemi sono molto antiche, il nome del primo richiama quello dell’inquisizione, quando i papi facevano le guerre e colonizzavano con la forza militare “divina” altre terre: un giudice-inquisitore raccoglieva le prove e poi, lui stesso, decideva del destino dell’accusato. Potete immaginarvi che le “prove” raccolte molti secoli fa, per condannare eretici e accusati di stregoneria, erano delle confessioni estorte con le peggiori torture.
Oltre al fatto che il giudice che giudicava era anche la persona che faceva le indagini, l’altra caratteristica che ci interessa di questo modello è che le parti in giudizio sono solo due: l’accusatore che è anche difensore e giudice, e l’accusato. Nell’accusatorio, invece, oltre ai due contendenti, c’è almeno un terzo elemento neutrale, che era chi giudicava o, in casi estremi e in certi periodi storici, la divinità stessa insieme al popolo-spettatore. Infatti, quando non si riusciva a venire a capo di una questione, si doveva fare a gara a chi aveva più testimoni a proprio favore, oppure i due contendenti si sfidavano in un duello armato all'ultimo sangue, oppure ancora dovevano sottoporsi a un’ordalia, un’impresa impossibile. L’impresa poteva consistere nel provare a salvarsi dopo essere stati legati e buttati in acqua, o combattere con una mano legata e bendati contro un animale feroce. La decisione ultima veniva lasciata alla divinità e, se lo voleva, vincevi il duello o ti salvavi inspiegabilmente dalla prova mortale.
In Italia, prima di una riforma del 1988, esisteva un sistema fortemente inquisitorio, basato sul codice in vigore durante il fascismo, anche se sottoposto a successive modifiche. Per i reati più gravi, i PM facevano delle prime indagini insieme alla polizia giudiziaria. Poi il procuratore chiedeva a un’altra figura, il giudice istruttore, accertamenti più specifici. La fase delle indagini è detta “istruttoria”, e nel vecchio modello italiano la “prova” veniva “formata” durante questa fase. Da una lato c’era l’indagato, dall’altro il pm, e in mezzo il giudice istruttore che aveva sia il potere di fare indagini e raccogliere prove, sia di emettere un primo giudizio: decideva di passare alla fase successiva, oppure di non continuare. Dunque, dopo questa prima fase, si andava a “dibattimento”, e cioè iniziava il processo vero e proprio. Quel dibattimento era un processo “scritto”, nel senso che si basava sulle prove raccolte durante la fase precedente e su quello che aveva scritto il giudice istruttore. Il tutto sarebbe stato comunque analizzato da un terzo giudice, il giudice del dibattimento, e le conclusioni del giudice istruttore erano già “belle e pronte” per essere valutate dall’altro giudice.
Oggi non è più così: il giudice istruttore non c’è più, ma ci sono i GIP (giudici per le indagini preliminari), che controllano il lavoro di indagine dei PM, e i GUP (giudici per le udienze preliminari), che vagliano il materiale raccolto dalla procura e le istanze della difesa, e decidono se il processo inizia o meno. Ma la differenza più importante, tra le svariate, è un’altra: la “prova” non si forma durante le indagini, con un giudice che è anche “investigatore”, e con un avvocato che praticamente non poteva fare praticamente nulla in quella fase, come avveniva prima. La prova “vera e propria”, oggi, si forma in dibattimento, nelle aule dei tribunali, in un confronto dialettico tra gli avvocati e i PM, dialogando. Per questo si parla di processo “orale”. Ciò che è stato acquisito durante la fase di indagine costituisce solo degli “elementi di prova”, non la prova vera e propria che ti condanna o assolve, e che va discussa in aula. Il giudice “terzo”, cioè quello che giudica ed è “estraneo” alle altre parti, si deve basare solo su quello che viene presentato in aula da ambo le parti, non sull’intero fascicolo di indagine della procura.
Per completezza, va detto che i cosiddetti “riti alternativi” di oggi possono essere considerati più sbilanciati verso il modello inquisitorio, visto che non c’è dibattimento. E va ricordato che similmente, prima della riforma, in certi casi specifici, il procuratore poteva ricoprire anche i compiti del giudice istruttore. Poi, per reati meno gravi e per altre questioni legali e di “diritto civile” (quello che riguarda rapporti tra privati, non reati “penali” che minacciano l’ordine pubblico), c’era il pretore, che non solo faceva le indagini, ma dava proprio un giudizio di condanna o assoluzione.
Quindi, per ritornare alla stretta contemporaneità, il dibattito pubblico si sarebbe dovuto concentrare su questioni molto complesse, visto che i “pro-sì” sostengono che questa è l’occasione per completare la riforma iniziata nell’88 e avere un liberale sistema accusatorio. Storicamente e paradossalmente un piano del genere dovrebbe essere sostenuto dalle forze di sinistra, non di destra.
E qui arriviamo a uno di quei punti da dirimere su cui si poteva basare un dibattito nel merito del nostro sistema giudiziario e della riforma, che non può essere comunque sganciata dal contesto politico illiberale in cui ci troviamo. Alcuni sostenitori del “sì” dicono che in base all’art. 111 della Costituzione il giudice deve essere <<terzo e imparziale>>, dunque quella “terzietà” si realizzerebbe solo con la separazione della carriere. Invece, secondo alcuni sostenitori del “no”, la parola “terzo” si riferisce alle differenze strutturali tra i diversi modelli di processo, tra quello inquisitorio e quello accusatorio, e non c’entra nulla con la separazione delle carriere. In altre parole, i giudici del processo penale sarebbero già “terzi”, nel senso che non sono loro a cercare le prove, come facevano il giudice istruttore e il pretore del vecchio sistema. Purtroppo, però, questo punto specifico è stato affrontato solo da quelle persone più preparate, oppure più intellettualmente oneste, di ambo gli schieramenti.
Nel dibattito pubblico, per esempio, ci si sarebbe potuti chiedere anche: come vogliamo organizzare il nostro giudiziario? Vogliamo un modello accusatorio “puro” (ammesso che esista e che non sia solo teorico), dove il PM è l’avvocato dell’accusa e si scontra in tribunale con la difesa, come se fosse una partita di pallone con il giudice a fare da arbitro? Vogliamo mantenere comunque qualche elemento dei modelli inquisitori, come quello di avere più garanzie di fare ricorso?
Ma facciamo un altro esempio, più concreto. Se la prova si deve formare solo in dibattimento, e non durante le indagini, sarebbe giusto avvisare un indagato, diciamo un sospetto trafficante di eroina, cinque giorni prima dell’arresto? Sarebbe sensato consegnargli pure tutte le carte che riguardano la sua accusa, e magari dargli la possibilità di scappare o di vedere chi ha testimoniato contro di lui con il rischio che il testimone venga minacciato?! O forse sarebbe più sensato mantenere alcuni elementi di segretezza tipici del modello inquisitorio “teorico” o dei modelli “misti”, e non avvisare subito l’indagato, che potrebbe pure inquinare le prove?! Potrebbe sembrare un esempio bizzarro... In realtà, anche se non se ne parla molto sui giornali e in tv, da quando nel 2024 Nordio e i suoi co-governanti hanno esteso e fatto diventare legge il cosiddetto “interrogatorio preventivo”, all’insegna del garantismo “liberale”, si sono verificati diversi casi di presunti trafficanti di droga (non piccoli spacciatori), e perfino scippatori, che dopo l’avviso di arresto se ne sono scappati. Oppure, addirittura, hanno minacciato i testimoni, visto che il GIP era obbligato a fornirgli tutte le carte con i nomi all’interno cinque giorni prima dell’arresto...
Si poteva iniziare con le basi di educazioni civica e storia, con gli eventi di cronaca che evidenziano un pericolo molto serio, quello di vedersi minacciati fisicamente se si collabora con la giustizia in alcuni casi... Invece, abbiamo assistito al processo in tv di Garlasco e siamo entrati virtualmente con le telecamere nel Tribunale dei Minori dell’Aquila, da quando l’ufficio di comunicazione del ministro Salvini ha sparato sui social la notizia della “famiglia del bosco”. Questioni che hanno sicuramente un certo rilievo giornalistico e sociale, ma sicuramente ne hanno meno rispetto alle aziende italiane che forniscono armi a stati guidati da ricercati internazionali per crimini di guerra e contro l’umanità, solo per fare un altro esempio. E va detto anche che, alcuni di noi che sosteniamo il “no”, ci siamo dovuti sorbire acriticamente le istanze di quella parte sana della magistratura e della società civile che ci pensa due volte prima di stravolgere la Costituzione, ma che poteva fare più autocritica, e molti più sforzi per spiegare nella maniera più semplice possibile questioni così complesse.
Certamente, non ha aiutato ad avere un sano e completo dibattito la convocazione “frettolosa” di un referendum così importante, perché va ad alterare gli equilibri della nostra democrazia, su questioni così tecniche e ostiche... Chiamata alle urne che deriva da una sconfitta politica dell’attuale governo: per modificare la Costituzione serve un ampio consenso del parlamento, che non c’è stato.
Per questo noi siamo chiamati direttamente nelle cabine elettorali, e per questo Nordio ha pianificato una strategia comunicativa dai toni esasperati e un dibattito pubblico polarizzato, divisivo. Infatti, come riporta “Il Dubbio”, quotidiano “pro-sì”, a fine 2024 il ministro suggeriva agli altri esponenti di governo come procedere con la campagna referendaria: <<la vittoria al referendum sulle carriere dei magistrati sarà a portata di mano se solo la comunicazione politica verrà affidata a una semplice domanda: ‘siete contenti, cari cittadini, di com’è oggi la magistratura? Se non lo siete, votate sì al referendum confermativo’>>. Lo stesso Nordio avrebbe poi ammesso pubblicamente che la riforma, nelle sue intenzioni, andava a incidere solo sull’aspetto della “terzietà” dei giudici, non sulla velocità dei processi e sull’efficienza della giustizia, ma il punto è un altro: tantissimi cittadini, a buona ragione, non sono contenti né della magistratura né del governo, e non hanno avuto la possibilità di informarsi adeguatamente su problemi così tecnici perché è il governo che ha avviato una campagna mediatica spicciola e frettolosa. Speriamo che non funzioni, anche se i messaggi “facili”, pure quando non veritieri o palesemente faziosi, solitamente vengono compresi meglio.
IL TESTO DELLA RIFORMA, IL CSM E LE CORRENTI NELLA MAGISTRATURA
La riforma che dovremo respingere o approvare è un testo di legge costituzionale, precisamente denominato “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Le modifiche della “riforma Nordio” riguardano 7 articoli della “Parte II” della Costituzione (dedicata all’Ordinamento della Repubblica): l’articolo 87, contenuto nel “Titolo II” (relativo al Presidente della Repubblica), e gli articoli 102, 104, 105, 106, 107 e 110 del “Titolo IV” (che riguarda la Magistratura, ovviamente).
Il Presidente della Repubblica è coinvolto da questa riforma perché presiede il “Consiglio superiore della magistratura”, abbreviato con l’acronimo CSM. La funzione principale di questo organo è quello di garantire l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati.
Sostanzialmente, i punti che si vanno a toccare sono tre: separazione delle carriere, modifica di struttura e selezione del CSM, e introduzione di un nuovo organo per le sanzioni ai magistrati.
Con la modifica dell’articolo 102 verrebbe inserita a livello costituzionale la separazione della carriere, che già esisteva di fatto per legge ordinaria. La separazione delle funzioni, come è stato detto nelle righe precedenti, non viene introdotta: i PM potranno continuare a fare i giudici e viceversa.
Il nuovo articolo 104 prevederebbe la riforma del CSM. Si tratta dell’organo costituzionale che auto-regola la professione dei magistrati, decidendo su questioni come l’assegnazione di un magistrato a una sede, trasferimenti, promozioni, incompatibilità, organizzazione degli uffici e, cosa molto importante, le sanzioni disciplinari, ovvero le “punizioni” che si adottano se si sbaglia a fare qualcosa nel proprio lavoro.
Attualmente nel CSM ci sono 33 persone. Membri di diritto sono il Presidente della Repubblica, che presiede anche il CSM, e i due vertici della magistratura requirente e giudicante della Cassazione. Gli altri 30 vengono eletti: due terzi sono scelti dagli stessi magistrati, i cosiddetti “membri togati”, anche se i giudici sono in maggioranza rispetto ai procuratori, come stabilito dalla legge ordinaria. L’ultimo terzo dei membri è scelto dalla politica, vengono chiamati “membri laici”, e sono selezionati tra professori universitari di diritto e avvocati con almeno 15 anni di “anzianità”. Vengono scelti dal Parlamento solo quando si raggiunge una maggioranza dei tre quinti di Camera e Senato: questo è un altro esempio di “contrappeso” per garantire l’equilibrio tra i vari poteri, e per permettere che la magistratura sia indipendente e autonoma, ma non completamente separata dagli altri apparati statali.
Con la riforma il CSM verrebbe “sdoppiato” (o per meglio dire “tridiviso”, diviso in tre parti). Se passasse il sì ci saranno due CSM: il “Consiglio superiore della magistratura giudicante” e il “Consiglio superiore della magistratura requirente” che continuerebbero a essere presieduti dal Presidente della Repubblica (art. 87). Altra modifica fondamentale dell’art. 104 riguarda il criterio di selezione dei membri dei due CSM. Le proporzioni tra “laici” e “togati” dovrebbero restare le stesse nei due nuovi CSM, ma con una differenza fondamentale: l’introduzione del sorteggio, con un “sorteggio falsato” per i magistrati.
L’estrazione a sorte, al posto dell’elezione dei “togati” nel CSM da parte di altri magistrati, secondo i sostenitori del sì dovrebbe prevenire quello che viene chiamato il “correntismo”, ovvero dei favoritismi che si fanno tra magistrati e anche membri laici del CSM, a seconda delle “correnti” di appartenenza. In pratica ci sono stati vari scandali che hanno visto coinvolti magistrati e “membri laici” per prendere decisioni “sottobanco”, come spartirsi delle assegnazioni in determinate procure, decidere promozioni (e quindi aumenti di stipendio), decidere chi eleggere al CSM in cambio di cosa (voto clientelare), e nefandezze varie. Insomma, i problemi sono legati a condizionamenti sia esterni che interni alla magistratura.
A questo punto bisogna anche ricordare cos’è l’Associazione Nazionale dei Magistrati (ANM). L’ANM è una libera associazione di magistrati che funziona come una sorta di sindacato. All’interno dell’ANM ci sono varie correnti, con orientamenti di pensiero e politici che vanno da destra a sinistra. A questa associazione sono iscritti più del 90% dei magistrati, ma solo circa il 20% degli iscritti appartiene a una corrente. Alcune componenti di queste correnti si mettono a fare intrallazzi, magari fanno trattamenti di favore a qualcuno perché sono iscritti alla stessa corrente, ma non è detto che l’esistenza delle correnti sia un male in sé. Anzi, in democrazia le discussioni tra diverse vedute politiche dovrebbero servire a confrontarsi su temi come la corretta interpretazione e applicazione delle leggi. Uno dei veri problemi delle correnti può essere è il “carrierismo”, quelle logiche di scambio tra politica e magistratura (poteri che dovrebbero essere indipendenti e separati) usate per fare carriera, con le correnti che funzionano come dei partiti corrotti all’interno della magistratura. Non è detto che l’esistenza delle correnti, come luoghi di dibattito dove si discute anche chi eleggere al CSM, sia per forza una cosa negativa. In altre parole, il problema non è che si faccia “politica” nel senso ampio del termine, che si discuta e ci si “scontri” in un’elezione del proprio organo professionale, come avviene con i medici o i giornalisti. Il problema, invece, si verifica quando alcune parti di queste correnti si mettono d’accordo tra loro o con la “politica in senso stretto”, quella dei partiti, per ottenere vantaggi personali.
Inoltre, il criterio di eleggere qualcuno, invece di estrarlo a caso, è un criterio liberale: se siamo migliaia o milioni di persone e non riusciamo a parlare tutti insieme, allora eleggiamo qualcuno che ci rappresenti, non che ci comandi. Un principio più libertario e di democrazia diretta, aggiuntivo, sarebbe quello della revocabilità di qualcuno che è stato eletto: tu hai una carica che deve durare, mettiamo il caso, tre anni, ma se dopo il primo anno pensiamo che ti sei comportato male mettiamo qualcun altro al posto tuo.
Comunque la si pensi sul referendum, il semplice principio di rappresentatività è un principio liberale che dovrebbe essere caro anche alla destra, a meno che non si tratti di una destra illiberale, antidemocratica o fascista. Ma, restando nella prospettiva liberale, ammettiamo che l’estrazione a sorte sia un criterio migliore per evitare che il principio della “terzietà” dei magistrati venga violato. C’è comunque un altro problema con il sorteggio ideato da Nordio e compagnia brutta: il sorteggio dei membri laici è “temperato”, mentre quello dei magistrati è “secco”. Questo vuol dire che l’estrazione “a sorte” dei membri laici viene fatta su una lista di persone decisa dal parlamento, mentre quella dei membri togati è veramente casuale.
Oggi, per eleggere i membri laici, serve una maggioranza parlamentare dei tre quinti. Questo, come si è già detto, significa che ci deve essere un certo grado di accordo tra le varie forze politiche, garantendo un “contrappeso” politico al potere giudiziario più equilibrato e condiviso. Con l’estrazione “temperata” della riforma Nordio, invece, basta la maggioranza semplice per eleggere i membri laici “sorteggiabili”. Diverso è il caso dell’estrazione “secca” tra i circa 9000 magistrati, con indefiniti criteri che dovrebbero essere decisi entro un anno dall’eventale approvazione della riforma.
La questione è che ora i componenti togati (giudici e PM) sono eletti democraticamente, con tutti i problemi che ci sono negli organismi democratici, a cominciare dal fatto che si può eleggere democraticamente qualcuno che è anti-democratico. Ma se passasse la riforma, il rischio di un’influenza del potere politico, sarebbe enorme. Infatti, anche se i magistrati sorteggiati sarebbero ancora numericamente in maggioranza, sarebbero tendenzialmente disorganizzati, perché presi realmente a caso. I membri laici, invece, continuerebbero comunque a essere espressione di un parlamento svuotato delle sue funzioni a colpi di “decreti urgenti” e, dunque, monopolizzato dal governo e dalla sua maggioranza. E i membri laici saranno più organizzati perché sono stati scelti dalla politica, non sorteggiati davvero. In pratica, i membri laici sarebbero molto “compatti”, in quanto selezionati, mentre i togati sarebbero più frammentanti, essendo scelti a caso (a meno che non vengano sorteggiati tutti gli appartenenti a una medesima corrente, o di una stessa città, cosa che andrebbe contro gli intenti dichiarati della riforma). E sarebbero anche più “deboli”, più influenzabili da pressioni esterne, perché non sono stati scelti da una collettività, in base a delle caratteristiche che li rendono capaci di rappresentare un certo gruppo. O, magari, sarrebbero più deboli perché non vorrebbero partecipare all’estrazione, magari perché non credono di avere le competenze o la voglia di farlo.
Altra possibilità problematica, è che delle nuove “mini-correnti” locali possano svilupparsi attorno a dei “nominati casualmente”. Oppure, più semplicemente, un “vincitore” di questa nuova “lotteria” potrebbe mettersi d’accordo con loschi politicanti: è successo prima, e potrebbe succedere di nuovo.
Avendo dei magistrati scelti letteralmente a caso, dunque teoricamente più influenzabili rispetto a qualcuno che si prende degli impegni con il suo “elettorato”, il rischio di influenza della “politica partitica” sarebbe più alto. Se si voleva riformare questo aspetto si poteva pensare a un unico CSM, con sezioni separate per la magistratura requirente e giudicante, con membri designati tramite la vittoria di un concorso, per esempio.
In estrema sintesi: la proporzione di membri laici e togati rimarrebbe la stessa, ma avremmo una minoranza organizzata e combattiva contro una maggioranza disorganizzata e frammentata. Per non parlare dei rischi che potrebbero verificarsi con dei brogli durante queste estrazioni...
Un altro punto su cui si è dibattuto riguarda la natura stessa del CSM: è un organo di autogoverno, come pensa chi sostiene il “no”, oppure è un semplice organo di governo autonomo che deve amministrare tecnicamente alcune questioni della magistratura? Alcuni portano avanti quest’ultima tesi dicendo che la parola “autogoverno” non è esplicitamente menzionata in Costituzione. Altri, invece, ricordano gli intensi dibattiti sui rapporti che dovevano intercorrere tra magistratura e potere esecutivo agli albori della Repubblica italiana, con diverse interpretazioni su quello che intendevano madri e padri costituenti, anche riguardo ai criteri di selezione dei membri del CSM.
In realtà, anche se la parola “autogoverno” non è presente nella Costituzione, la possiamo trovare in diverse sentenze della Corte Costituzionale, una corte “speciale” con il compito principale di verificare se le varie leggi sono in linea con quella più importante di tutte, la Costituzione per l’appunto, e anche di mediare nei conflitti tra i vari poteri statali. Tuttavia, in quelle sentenze, si spiega che l’autogoverno della magistratura non va inteso in senso letterale e giuridico: non è che ci deve essere un “governo in miniatura” dentro il CSM completamente staccato dallo Stato, magari con delle correnti troppo occupate a fare le campagne elettorali invece che preoccuparsi dei problemi della giustizia, cosa di cui avevano paura anche alcune madri e padri costituenti. La questione del concetto di autogoverno si lega, quindi, alla possibilità di estrarre a sorte o eleggere dei rappresentanti: se uno si deve “autogovernare”, allora sembrerebbe più logico e democratico che scelga i propri membri, non che i nomi vengano estratti da un cesto. A maggior ragione se una componente, quella dei magistrati, non vota più, mentre l’altra, quella politica, continua a votare tramite un sorteggio fasullo.
Inoltre, va ricordato che il CSM ha anche la facoltà di fornire dei pareri al Ministro della Giustizia e di fare proposte d legge al Parlamento: questo implica che la sua natura è di particolare importanza, e che forse estrarre a caso i suoi membri non è la soluzione migliore...
Passiamo, dunque, ad analizzare come verrebbe modificato l’articolo 105 della Costituzione, quello che divide in tre parti l’attuale CSM. Oggi, i provvedimenti disciplinari, ovvero “le punizioni” per dirla in maniera brutale, vengono decisi da un’apposita sezione del CSM in primo grado. Si può poi, in secondo grado, fare ricorso in Cassazione. L’articolo modificato, invece, introduce un terzo organo, chiamato “Alta Corte disciplinare”. Sarà composta da 15 persone con almeno venti anni di esperienza: 6 giudici e 3 PM estratti a sorte, 3 avvocati e professori esperti di diritto scelti dal Presidente della Repubblica, e altri 3 membri “laici” estratti con il sorteggio “temperato” dal Parlamento. A presiedere l’Alta Corte non sarà, come avveniva con la vecchia sezione del CSM, il vicepresidente del CSM oppure, se lo decide, il Presidente della Repubblica stesso. Il nuovo presidente verrà eletto dalla stessa Alta Corte tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica, oppure tra gli estratti a sorte dall’elenco stilato dal parlamento (come avviene anche per i vicepresidenti dei due nuovi CSM).
Analizziamo una prima anomalia: la riforma per separare le carriere, riunisce quelle stesse carriere nell’Alta Corte disciplinare, visto che ci sono sia giudici che PM. Forse sarà stato un errore, o forse non si è voluto creare una seconda Corte disciplinare, con un CSM che sarebbe stato diviso in quattro parti, invece che in tre. Va notato che già questa nuova suddivisione in tre parti creerebbe non pochi problemi: si moltiplicherebbero i costi per le strutture del triplice CSM, oltre ai conflitti che si potrebbero creare tra i vari organi dello Stato.
A proposito di conflitti, l’altra anomalia è che le decisioni prese dall’Alta Corte, stando al testo della legge costituzionale, non si potranno impugnare più in Cassazione. Si potrà fare ricorso solo di fronte alla stessa Alta Corte! È come se il tribunale di primo grado di Palermo o Roma condannasse qualcuno, e poi non si può fare ricorso al tribunale di secondo grado, ma torni dal primo! Alcuni teorizzano che, in realtà, si potrebbe fare ricorso contro la seconda decisione della stessa Alta Corte in Cassazione, ma questo comporterebbe comunque confusione e allungamento dei tempi e dei costi per i ricorsi.
E poi ci sono altri problemi: l’articolo 102 della Costituzione proibisce l’istituzione di “giudici speciali”, categoria che sembra essere proprio quella in cui rientra il nuovo organismo.
Il nuovo articolo 106, come anticipato sopra, permetterebbe al CSM dei “giudicanti” di portare in Cassazione magistrati requirenti. Negli altri due articoli che verrebbero modificati dalla legge, il 107 e il 110, le uniche modifiche che saltano all’occhio riguardano il fatto che si parla di due CSM, e non più di uno. A ogni modo, l’articolo 107 parla delle sanzioni ai magistrati, e dato che non è stato modificato sostanzialmente, potrebbe entrare in conflitto con il 105, quello che introduce l’Alta Corte. In pratica, da un lato si dice che l’Alta Corte è responsabile della giurisdizione disciplinare e, contemporaneamente, i due CSM continuano a essere responsabili della stessa funzione.
SUPERPOLIZIOTTO O AVVOCATO DELLA “PUBBLICA” ACCUSA?!
Ci sono già tante cose che non funzionano nel sistema giudiziario, strutturalmente debole con i forti e forte con i deboli. Ma se passasse questo referendum le cose potrebbero ulteriormente peggiorare, facendo diventare il nostro sistema più simile a democrature come quella di Orban. Questo dovrebbe spaventare sia chi si definisce di sinistra, ma anche chi si definisce di destra, a meno che non appartenga a quelle “destre” o “sinistre” antidemocratiche. La cosa tragicomica è che Nordio e compagnia brutta lo hanno perfino ammesso, anche se hanno giocato al "qui lo dico e qui lo nego". Insomma, dopo delle dichiarazioni del genere il rischio prevedibile è diventata una minaccia concreta.
Anche la concezione di “avvocato dell’accusa”, che non è quella propria del modello italiano, è pericolosa per l’accertamento della verità, e forse è anche “di fatto” già in vigore. Eliminarla anche formalmente sarebbe un problema: l’avvocato della difesa ha il dovere professionale di non rivelare prove che vanno a danno del suo assistito, e l’avvocato dell’accusa avrebbe tutto l’interesse a fare quante più condanne possibili, non ad accertare i fatti, come dovrebbe fare l’avvocato della “pubblica” accusa, il PM.
In un sistema del genere gli imputati più ricchi potranno permettersi gli avvocati più blasonati e le migliori agenzie investigative, mentre noi poveracci non avremo più una procura che cerca e valuta le prove a suo favore, almeno teoricamente. Avremo una procura “forte” e non terza che farà l’interesse del potere, di qualunque colore politico: condannare i poveracci e scaricare su di loro la rabbia popolare, mentre i criminali in giacca e cravatta non saranno più nemmeno indagati. Mentre ora la polizia giudiziaria è lo strumento della magistratura inquirente per fare le indagini, in altri sistemi più o meno liberali, i PM sono dei “superpoliziotti”, degli accusatori seriali che devono fare quante più condanne possibile per far alzare le statistiche sulla lotta al crimine, ma sempre se il crimine non è quello dei “colletti bianchi”. E magari, con le leggi ordinarie che dovrebbero seguire una eventuale vittoria del “sì”, si stabilirà che le carriere dei PM saranno legate al numero di condanne che infliggono: se sarà così, e non deve essere così, i PM non dovranno più concentrarsi sulle garanzie della legge e sulla cultura giuridica che dovrebbe chiedere condanne solo oltre ogni ragionevole dubbio. In parole povere, e per fare un esempio concreto, sarà più conveniente arrestare tanti piccoli spacciatori invece che fare inchieste su chi ricicla i milioni guadagnati dalla droga, perché sarà più facile, conveniente dal punto di vista statistico e anche meno rischioso.
POTERE GIUDIZIARIO E POTERE DEL SAPERE
Arriviamo a una conclusione, che dovrebbe interessare chiunque, di qualunque schieramento politico, a patto che gli interessi vivere in un mondo che sia il più libero ed equo possibile: sia che vinca il “no” o il “sì”, dopo questo referendum, servirà comunque un impegno di tutt3 per risolvere i problemi della giustizia. Se li vogliamo risolvere, che sia da una prospettiva libertaria, anarchica-antiorganizzatrice, di sinistra, di destra, liberale e così via, c’è bisogno di una premessa, lo studio e la comprensione. Se non si comprende qualcosa, difficilmente verrà risolto a caso. Per questo tutte quelle persone che si sono impegnate nella campagna referendaria, non solo dovranno attivarsi per mitigare e risolvere nuovi o vecchi problemi irrisolti. Dovranno anche sforzarsi, specialmente se ne hanno le competenze tecniche, di far comprendere a quante più persone possibile, e nella maniera più semplice possibile, in cosa consistono questi problemi. E se ci mancano le nozioni fondamentali di educazione civica, se spendiamo ore a scrollare reels di gattini e video stupidi, se ci ammazziamo per questa o quella squadra di pallone, non solo ci allontaneremo collettivamente sempre più dalla comprensione e risoluzione di problemi, ma le “masse” si allontaneranno e si arrabbieranno sempre di più con le varie “caste” di “sacerdoti del sapere” e dei loro “faraoni”. E gli esiti di quelle arrabbiature non saranno belli per nessun@.
Sapere è potere, e ogni forma di potere va distribuita equamente tra tutt@.
Anarcopacifista
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